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giovedì 29 settembre 2011

Cittadini Semplici

Si parlava della pseudo distinzione tra diritti politici (costo zero) e diritti sociali, da garantire solo se i soldi a disposizione lo permettono.
Però non tutto il male vien per nuocere.
Con l'occasione si è infatti ripreso un discorso che ritengo fondamentale.

Tutta le nostre leggi mettono in primo piano, rispetto al cittadino "semplice", il lavoratore e perlopiù un modello di lavoratore che oggi, nel mondo delle finte partite IVA, è sempre meno diffuso.
Prendiamo l'esempio di un rivenditore di cucine che fallisca o che non paghi più i propri debitori; i suoi beni (in genere si tratta di società di capitali) verranno venduti e il ricavato distribuito ai creditori.
Tra questi creditori i primi ad essere risarciti (oltre ad usufruire di varie garanzie a carico dell'INPS), sono proprio i lavoratori dipendenti (sempre dopo le Banche, per carità), e solo in fondo alla fila, tra quelli che non vedranno un soldo, troviamo i clienti semplici.

Non è necessariamente giusto.

Ci sono clienti che magari hanno messo, nell'anticipo pagato prima della consegna, gran parte dei propri poveri risparmi, ora perduti.

D'altro canto, ci sono dipendenti che potrebbero essere molto meno bisognosi di quei clienti semplici, perché ad esempio coniugi di persone benestanti, quando non addirittura dei soci della rivendita.

E' una tematica difficile e delicata, ma l'ho voluta sollevare perché mi sembra che sia un tema sul quale spesso si preferisce chiudere gli occhi.

Ci ritorneremo sicuramente, e per intanto vi consiglio (da leggere fino in fondo) un articolo di Ernesto Galli della Loggia: Diritti e lavoro tra miti e verità (Corriere della Sera) che così conclude:  in una democrazia i benefici sociali e il diritto ad essi non possono dipendere (come invece avviene oggi) dalla condizione lavorativa o non lavorativa dei cittadini - se sono operai, professionisti, casalinghe o impiegati - ma solo dal livello e dall'urgenza dei loro bisogni.

Arrivederci.


lavori esauriti
il lavoro a una dimensione
trattamento base (welfare reloaded) 
bisogni e meriti
import-escort 
una egoistica solidarietà sarebbe già tanto

giovedì 22 settembre 2011

Smart Phood

Il manuale degli smartphone ci toglie ormai qualunque fantasia ed ogni vena creativa (vedi per tutti Samsung GT-S5250 pagg. 118/119).
Ci troviamo infatti i divieti più bizzarri
.
"Il dispositivo non va dipinto"
Ma come! Chi di noi non ha mai sognato di decorare il "dispositivo" con graffiti e vernice a spruzzo o con delicate miniature a tempera.

"Non fate cadere il dispositivo"
Niente più scuse per i maschi birichini che al ristorante lo gettano a terra per chinarsi a guardare le gambe delle signore.

Ma soprattutto:
"Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria"
Anche se l'avete scelto proprio perché candybar monoblocco, ricordate: non è così che si prende l'impronta dei denti, né che ci si aiuta a non gridare per il dolore (anziché mordere la solita cinghia).
Ricordatevi infine che non è aspirandolo che vi libererete dal vizio del fumo e che se l'infilate nel naso il vostro profilo ne risentirà sfavorevolmente.

Ciao.

un bilocale in condizioni eccellenti
altre ambiguità immobiliari
dalla terra alla luna

giovedì 15 settembre 2011

Diritto Di Niente


E' vero, oggi che neppure più la Chiesa ci parla molto di fioretti e penitenze, politici ed intellettuali si vergognano a chiederci di restare in brache di tela e andare in pensione a 70 anni per salvare la patria.

E allora gli sciamani laici si esercitano nella costruzione di pericolose categorie pseudo giuridiche.
Quella che sembra più in voga al momento propugna una perniciosa distinzione tra i diritti che ci spettano.

Ci sono i diritti politici da una parte e i diritti sociali dall'altra(per saperne di più: Le verità nascoste dello stato sociale).
I primi, tipo il diritto alle elezioni e al voto, che costano poco, devono sempre essere garantiti.

Invece i diritti sociali, che pesano sul bilancio dello Stato richiedendogli spese consistenti, vanno garantiti solo se e nella misura in cui c'è disponibilità economica.

Credo che qualunque persona dotata di buonsenso si renda conto che così imbocchiamo una china senza ritorno.

Perché, se lo Stato può rimangiarsi la parola e negare la pensione ad un sessantenne con 40 anni di contributi, anche io come capo famiglia potrei, anzi dovrei, rifiutarmi di pagare le tasse se e nella misura in cui fossero una imposizione da me giudicata troppo gravosa. 
Addio contratto e patto sociale.

E poi a che mi servirebbe un intangibile diritto di voto?
Ad eleggere gente che possa impunemente calpestare e distruggere le mie aspettative e i progetti di vita miei e delle persone che mi stanno a cuore?
Ma per ottenere questo non c'è bisogno di votare!
Sarebbe più decente proclamare per acclamazione un onesto tiranno vecchio stampo.

Concludendo c'è il rischio che sia solo la Costituzione ad andarsene in pensione prima dei 70 anni.

fronte covid-19: i Diritti dei Caduti

giovedì 8 settembre 2011

Incidente Probatorio - Raccapriccio

1: Incidente probatorio (di Salvatore Parolisi parliamo alla fine)
Il nostro codice di procedura penale da' questo incomprensibile nome ad una serie di adempimenti con i quali una prova viene formata (costituita) prima del processo, con tutte le necessarie garanzie, perché poi sarà utilizzata a pieno titolo nel processo stesso ai fini del giudizio senza che la si debba più ripetere.

Ma perché una prova prima del processo?

Riporto di seguito i casi in cui si può chiedere l'incidente probatorio (articolo 392 del codice di procedura penale):

<><><><>
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la

stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo

di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso

dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o

un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al

dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,

609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche
su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che
si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero
della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. (2)

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che,

se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta
giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti
dall’art. 224-bis. (3)

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dalla prima
di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase
dell'udienza preliminare.
(2) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b) del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11.
(3) Le parole: “ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente

previsti dall’art. 224-bis.” è stato aggiunto dall’art. 28 della L. 30 giugno 2009, n. 85 (*)

E' abbastanza chiaro: se c'è il rischio che la testimonianza o
l'accertamento scientifico non siano più realizzabili in futuro al
momento del processo, si chiede di svolgerli ora.

2: Raccapriccio
Un esempio dalla cronaca di questi giorni è l'incidente probatorio
richiesto dalla difesa di Salvatore Parolisi, accusato dell'omicidio
della moglie Melania Rea:
un incidente probatorio in cui il caporalmaggiore dovrà simulare proprio quell'ultimo bacio dato alla
moglie prima che venisse uccisa. Per dimostrare che Salvatore, quel bacio, lo diede molto prima del
momento del delitto (*)
Massimo rispetto per le garanzie del sig. Parolisi nel suo diritto a
difendersi con ogni mezzo per legge consentito.
Consentite però a noi di non credere a simili esternazioni e
sperare che sia tutto un equivoco.
Il bacio ad un manichino? Ma questo dovrebbe avere le stesse
caratteristiche fisiche, direi cellulari della vittima al momento
del fatto; l'accusato dovrebbe baciare con la stessa modalità e lo
stesso trasporto di allora...
E poi: non esistono studi o precedenti sulla permanenza del DNA?
Il sig. Parolisi possiede un DNA singolarmente stabile e persistente
E infine, non è una prova questa che potrebbe formarsi durante il
processo, senza bisogno di incidente probatorio?
Si tratterebbe di aspettare solo 16 minuti, quei minuti che separano
Colle San Marco dal chiosco di Ripe.


giovedì 1 settembre 2011

Largo Ai Colonnelli?

Da sempre siamo in balìa dei cataclismi naturale; solo in parte riusciamo a prevederli e a prevenirne i danni.
Così prima di ogni terremoto c'è sempre qualche Cassandra accusata di procurato allarme e, dopo il sisma, si apre la caccia a quelli che non avevano avvisato.
Persino le previsioni meteo hanno ancora larghi margini d'incertezza, come s'è visto pochi giorni fa con l'uragano Irene che ha colpito gli USA.
Anche qui, accuse di eccessivi allarmismi, visto anche che ci sono state solo (!) poche decine di vittime.
Assurdo.
Ma ancora più assurdo che con le medesime incertezze ed approssimazioni (in quei casi d'obbligo), i nostri governanti affrontino fenomeni del tutto sotto il nostro potere.
Sembra ormai che l'andamento economico sia imprevedibile ed influenzato dal minimo battito d'ali.
Anche qui, come notavamo nel caso del mercato del lavoro, qualcosa che abbiamo costruito per stare meglio ci si rivolta contro.
Una settimana la situazione economica è sotto controllo, la settimana dopo è tragica perché esce l’avviso che in Germania hanno comprato poco, salvo riprendersi dopo altri dieci giorni ancora, perché l'indice di borsa s'è rialzato di mezzo punto.
A ferragosto servono subito 5 miliardi e adesso, dato che già la prima giornata di campionato è saltata, si va a colpire i soliti sfigati.
Da questi poveracci tiriamo su 1 miliardo anziché 5 e allora il fabbisogno non è più 5, ma diventa 1.

Speriamo di non entrare in una nuova fase politica in cui si finisca con l'essere guidati dai Colonnelli, già storici depositari delle previsioni meteo.