La norma prevede una particolare tutela per le vittime di violenza di genere, affinché le stesse possano svolgere il percorso di protezione certificato a cura dei Comuni, dei Centri Antiviolenza o delle Case Rifugio (legge 119/2013).
Ci piace questo articolo 24, che comunque:
- tra le eventuali vittime, pone tutele solo per le donne
- tra le donne vittime della violenza di genere, prende in considerazione solo le "lavoratrici"
- tra le donne lavoratrici, solo a quelle dipendenti (però sia pubbliche che private) attribuisce il diritto a congedi retribuiti per lo svolgimento dei suddetti percorsi di protezione.
Le donne lavoratrici con rapporto non di lavoro dipendente, ma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto ai soli "permessi", senza alcuna indennità.
Le donne lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, infine, sono dall'articolo 24 espressamente escluse dalle tutele con esso istituite.
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tutela universale